Descrizione
Ai fini dell’ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori «affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione», votano nel Comune di dimora purché i soggetti siano elettori di un qualsiasi Comune della Regione.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora fra martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2025.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.MANIFESTO per rendere nota la normativa sul voto a domicilio DICHIARAZIONE
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Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2025, 11:34