Regolamento Unico di gestione associata dei rifiuti urbani
Ultima modifica 22 maggio 2024
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione dell’Assemblea di Bacino in conformità al Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A, art. 24 comma 4.
Esso stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione associata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo “Servizio”) in ottemperanza all’art. 198, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” (in seguito denominato anche “Testo Unico Ambientale” o “TUA”) e altre normative vigenti in materia. In particolare sono oggetto del Presente Regolamento:
a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione associata dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclo ed il recupero degli stessi;
d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al riciclo, recupero e allo smaltimento.
Il servizio di gestione associata dei rifiuti è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate, dalla L.R. n. 3 del 2000, dalla L.R. n. 52 del 2012, dal regolamento tariffario, dal contratto di servizio e relativi allegati nonché dalle norme operative (calendario della raccolta,